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Quali autorizzazioni sono richieste per vendere online?

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Crea sitoE' opportuno richiedere sempre informazioni a riguardo alla Camera di Commercio o al proprio Commercialista.

La prima cosa da fare, se non si era già provveduto al momento della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, è attivare il codice di attività 52.61.0 che si riferisce al commercio per corrispondenza, al quale è assimilato il commercio elettronico. Per farlo si deve presentare richiesta all'ufficio Iva.

Si deve poi presentare al Comune la comunicazione/dichiarazione nella quale si deve indicare il settore merceologico di appartenenza prescelto (art.18, comma 4, del decreto legislativo 114/98 o articolo corrispondente della Legge Regionale 8/99 per il Friuli Venezia-Giulia) e si deve attestare che si possiedono i requisiti necessari per intraprendere un'attività commerciale (art.5 del decreto legislativo 114/98 o articolo corrispondente della Legge Regionale 8/99 per il Friuli Venezia-Giulia). Prima di iniziare l'attività di commercio attraverso il proprio sito, si devono lasciar trascorrere almeno trenta giorni da quello in cui la richiesta di autorizzazione è stata presentata al Comune.

Si deve poi presentare la denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio, utilizzando il modello S5, nel quale devono essere indicati i dati della società.
Se la società è già iscritta alla Camera di Commercio e risulta inattiva, si deve dare la denuncia di inizio attività compilando il modulo S5 nelle sezioni A 2 e B16. SE invece la società era già attiva, allora comunica l'estensione dell'attività nella sezione BC del modulo S5.
Se la vendita è contemporaneamente all'ingrosso e al dettaglio, la legge impone di suddividere le due modalità di vendita, che quindi devono essere presentate in modo ben distinto all'interno del sito.

I contratti di vendita proposti dal sito dovranno essere studiati in modo da contemplare le disposizioni più favorevoli per i consumatori, così come prevede il decreto legislativo 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Obbligatorio rispettare la clausola che prevede il diritto di recesso da parte del cliente.
Deve essere presa in considerazione anche la normativa sulla privacy (Legge 675/96).
I consumatori ne devono essere informati e deve essere loro sottoposta la richiesta per l'autorizzazione ed il consenso al trattamento dei dati personali.
I prodotti devono essere inviati all'acquirente solo dopo aver ottenuto esplicita richiesta.
Vanno anche prese in considerazione le disposizioni (decreto legislativo 185/99 che tutela i consumatori che acquistano beni e servizi con "contratti a distanza".
L'attività di vendita on line è considerata "business to consumer", cioè azienda verso consumatore, quindi scattano le disposizioni che disciplinano le cessioni di beni a privati, effettuate in ambito comunitario, tramite cataloghi, corrispondenza, e simili, contenute nell'art. 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 331/93.
La cessione di beni materiali via Internet, essendo assimilata alla vendite per corrispondenza, comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera oo), del D.p.r. 696/96, che esonera queste cessioni dall'obbligo di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta), nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente. E' allo studio l'ipotesi di esonero totale degli obblighi di fatturazione per le cessioni via Internet, effettuate nei confronti di consumatori finali, a condizione che le transazioni avvengano tramite intermediari abilitati.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 107 del 4 luglio 2001 ha stabilito che le fatture possono essere inviate via fax e possono essere ricevute tramite pc, fermo restando che sia il soggetto che la emette sia il soggetto che la riceve hanno l'obbligo di conservarle su supporto cartaceo e di registrarle. La normativa vigente prevede che ciascuna operazione imponibile sia soggetta all'obbligo di fatturazione.
Tale obbligo comprende anche l'emissione del documento in duplice copia con relativa consegna o spedizione da parte del soggetto emittente.
Il fax e il pc possono essere utilizzati tranquillamente, anche se, non essendo prevista nel nostro ordinamento la possibilità di registrare le fatture su mezzi diversi da quelli cartacei, all'atto dell'emissione e della ricezione, il cedente e il cessionario dovranno procedere alla stampa del documento.
Dopo di che dovranno preoccuparsi di effettuare gli adempimenti di rito seguendo la procedura tradizionale. La fattura inviata in e-mail è ammessa dalla circolare 132/97 del Ministero delle Finanze. E' presente anche una proposta di direttiva UE per estendere a tutti i paesi comunitari la possibilità di inviare e ricevere fatture via e-mail

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