Commissione tributaria provinciale di Forlì
Di padre in figlio, l'avviamento si tassa
Il valore concorre alla plusvalenza da cessione
dell'azienda
Sono irrilevanti le dichiarazioni rese nell'atto dalle parti
E' consuetudine del contribuente genitore che
cede l'azienda ai figli indicare nell'atto di cessione il valore
d'avviamento ai soli fini dell'imposta di registro, inserendo
nell'atto medesimo clausole esplicite di esclusione di tale
valore ai fini delle imposte dirette.
L'Agenzia delle entrate di Cesena ha emanato una serie di avvisi
di accertamento, recuperando nell'ambito di tale fattispecie, il
valore d'avviamento, in capo al cedente dell'azienda, quale
elemento reddituale concorrente alla relativa plusvalenza da
cessione.
Alcuni contribuenti conseguentemente, hanno prodotto ricorso
presso la competente Ctp di Forlì, la quale si è pronunciata
con esito favorevole all'ufficio, accogliendo in fatto e in
diritto le argomentazioni motivazionali dell'Amministrazione
finanziaria.
La sentenza n. 44/06/2006 emessa dalla Ctp di Forlì enuncia il
principio di diritto secondo il quale il trasferimento di
un'azienda a titolo oneroso tra familiari genera plusvalenza
anche per quanto riguarda l'avviamento, prescindendo dal fatto
che in atto lo stesso venga o meno indicato ai fini
dell'imposizione diretta.
Il caso nasce da una controversia avente per oggetto la cessione
di un'azienda da padre a figlio, con pagamento del corrispettivo
dichiarato in atto, relativo ai beni strumentali e alle merci,
con l'esclusione dell'avviamento che è stato invece indicato nel
medesimo atto di cessione solo ai fini dell'imposta di registro.
La Commissione ha rilevato che dalla lettura dell'atto risultava
di tutta evidenza che l'azienda era stata trasferita con un
negozio a titolo oneroso e che il complesso aziendale era
comprensivo del valore di avviamento, realizzando, così in
concreto, lo schema dell'articolo 2555 del cc.
Pertanto, la clausola inserita nell'atto di cessione che
assoggetta "ai soli fini dell'imposta di Registro il
valore di avviamento" svolgeva un effetto giuridico
limitante, riguardo la cessione de quo, in quanto dalla lettura
dell'atto era facilmente intuibile che la volontà negoziale
delle parti era quella di porre in essere una compravendita
dell'intero complesso aziendale, costituito da beni materiali e
immateriali coordinati fra loro (avviamento).
Del resto, l'avviamento costituisce un elemento imprescindibile
dell'azienda, perché a essa stessa connaturato, riconducendosi a
quell'attitudine dell'azienda di produrre effetti per colui che
subentra: questi, infatti, viene ad arricchirsi e a potenziarsi,
in termini di apporto concreto, di credito, clientela e
particolari capacità appartenenti al precedente titolare (Ctc,
19 novembre 1992, n. 6284). L'avviamento costituisce, dunque,
parte integrante del complesso aziendale pervenuto a titolo
oneroso all'acquirente.
D'altra parte va considerato che quel che rileva è la natura
dell'atto posto in essere per effettuare il trasferimento del
bene che, nel caso di specie, come si evince dagli elementi di
connotazione, era identificabile in una compravendita: nessun
effetto, pertanto può riconoscersi a dichiarazioni rese dalle
parti contraenti, a fini meramente fiscali, ove le stesse
snaturino l'atto posto in essere, inserendo elementi (nel caso la
gratuità dell'avviamento ai fini dell'imposizione diretta),
normalmente incompatibili con quelli propri dell'atto stesso.
E' evidente, infatti, che, a diversamente ragionare, si darebbe
ingresso alla possibilità di eludere agevolmente il Fisco,
mediante inserimento nell'atto di clausole, sostanzialmente
contrastanti con la volontà negoziale, che ne verrebbero ad
alterare la natura (Cassazione, sentenza n. 2807 del 26/2/2002).
Una corretta lettura della terminologia in esame invece, induce,
a ritenere che nella cessione di azienda, ai fini della
configurazione di una plusvalenza da avviamento commerciale,
debba farsi esclusivo riferimento alla natura intrinseca e alla
configurazione giuridica dell'atto che ha operato il
trasferimento del bene, prescindendo dal contenuto di clausole o
dichiarazioni, inserite per finalità estranee all'atto stesso e
comunque incoerenti rispetto agli elementi essenziali del tipo di
contratto concluso; la plusvalenza, pertanto, risulta realizzata
e tassabile in presenza di un negozio oneroso, mentre deve
ritenersi insussistente nel caso di trasferimento mortis causa
o per atto gratuito fra familiari (donazione), per l'espressa
previsione dell'articolo 54 del Tuir, ora trasfusa, nella
identica sostanza, nell'attuale articolo 86.
Inoltre, va ulteriormente sottolineato come la medesima
situazione di fatto, già tassata secondo le regole
dell'imposizione indiretta, non può che essere rivelatrice della
stessa capacità contributiva e quindi essere soggetta
all'imposta diretta e al conseguente prelievo fiscale; e ciò è
tanto più evidente in quanto in assenza di espresse deroghe
normative, non possono sussistere due distinti concetti di
cessione di azienda in relazione al settore impositivo preso in
esame.
D'altra parte, sia l'articolo 54, comma 5, del Dpr 22 dicembre
1986, n. 917 (nella formulazione ante riforma) ai fini della
tassazione diretta delle plusvalenze conseguite mediante cessione
a titolo oneroso, sia l'articolo 51, comma 4, del Dpr 26 aprile
1986, n. 131, stabiliscono che alla determinazione del valore
dell'azienda trasferita concorre anche l'avviamento.
L'ultima parte del citato quarto comma dell'articolo 51, secondo
il quale l'ufficio, per la determinazione del valore, "può
tener conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre
imposte", deve essere interpretata alla luce dei
principi di uguaglianza, d'imparzialità e di capacità
contributiva (articoli 3, 97, 53 della Costituzione), essendo
evidente che tale norma non può ritenersi attributiva di una
mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, ma
- dovendo essere interpretata in modo conforme alla Costituzione
- può essere intesa soltanto quale mera espressione di tali
principi (Cassazione, sentenza n. 4117 del 22/3/2002), e pertanto
operante anche nell'accertamento ai fini dell'imposizione sul
reddito e, di conseguenza, a maggior ragione nel caso di specie,
in cui non è stato operato alcun accertamento di Registro, ma in
cui l'ufficio ha semplicemente ripreso a tassazione diretta
quanto già dichiarato dal contribuente medesimo ai fini
dell'imposta di Registro.
In pratica, qualora nell'atto di cessione non venga menzionato il
valore di avviamento, questo potrà essere oggetto di valutazione
da parte dell'Amministrazione finanziaria (e in tal caso si
potrà eventualmente discutere sulla quantificazione); ma se
nell'atto medesimo è indicato tale valore ai soli fini
dell'imposta di registro, tale restrizione inserita ad hoc
per eludere l'imposizione diretta, non può assumere peso per i
motivi sopra esposti: in tal caso, l'Amministrazione finanziaria
valuterà se ricalcolare il valore di avviamento o semplicemente
recuperare a imposizione diretta quello già dichiarato ai fini
dell'imposta di registro.
In quest'ultimo caso, alla luce delle sentenze sopra citate,
un'eventuale azione legale da parte del contribuente sarebbe
destinata a non sortire effetti sulla legittimità del recupero a
imposizione diretta del valore d'avviamento.
Va altresì considerato che anche l'apparente difformità delle
basi imponibili di riferimento (valore dell'azienda ai fini
dell'imposta di registro, corrispettivo indicato ai fini delle
imposte sui redditi), non risulta idonea a giustificare
differenziate azioni accertatrici da parte dell'Amministrazione:
ai fini dell'imposizione diretta, infatti (si vedano gli articoli
38, 39 e 41 del Dpr n. 600/73), i corrispettivi possono essere
rettificati, quali componenti del reddito d'impresa, anche con
modalità presuntive (e non necessariamente basandosi su prove
dirette dell'occultamento del corrispettivo stesso).
Ciò detto, considerato che nel caso in esame l'ufficio
tributario non è ricorso a un accertamento presuntivo
dell'avviamento non dichiarato ma si è limitato a recepire una
esplicita dichiarazione comunque resa dal contribuente, appare
del tutto coerente e legittimo l'operato dell'Amministrazione.
E' chiaro, pertanto, che la natura dell'atto di cessione è
conseguenza giuridica della formalizzazione in atto stesso della
volontà negoziale che si instaura tra le parti, cedente e
cessionario: se l'intenzione delle parti è quella di cedere
l'azienda o il ramo d'azienda nella sua unità patrimoniale a
titolo oneroso, non si può quindi prescindere dal contemplare,
tra i beni ceduti e facente parte di tale unità patrimoniale,
l'avviamento quale elemento coagulante dei fattori produttivi,
materiali e immateriali, che compongono l'azienda medesima.
Né tanto meno può discriminare l'eventuale circostanza che la
cessione (comunque a titolo oneroso) sia avvenuta tra genitore e
figlio: il valore d'avviamento dichiarato in atto (senza
pregiudizio di un'eventuale azione accertatrice del Fisco, ove ne
ricorrano i presupposti) non può assumere rilevanza fiscale solo
in base all'imposta di registro, ma concorrendo, come detto
sopra, comunque alla plusvalenza da cessione a titolo oneroso, è
e deve essere assoggettabile anche a imposizione diretta.
Tratto da fisco oggi