Come evitare il contenzioso nel processo tributario, la competenza delle Commissioni tributarie, il ricorso e il processo tributario online.

Il processo tributario

Il Contenzioso tributario è attualmente disciplinato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 con i quali sono state introdotte regole
più snelle nella gestione del processo tributario. L'obiettivo è stato quello di modellarlo sempre più sul processo civile, anche per dare concreta attuazione
al principio costituzionale del giusto processo. Di recente, sono intervenute alcune novità.

Tra queste, si segnalano:
- l’ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie;
- le nuove modalità di deposito del ricorso;
- l’eliminazione delle limitazioni di materia previste per i consulenti del lavoro in materia di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie;
- l’inserimento tra gli atti impugnabili dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili e del fermo dei beni mobili registrati.

La competenza delle Commissioni tributarie

La competenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (queste ultime decidono in appello sulle decisioni emesse da quelle provinciali) è molto ampia e comprende i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le controversie di natura catastale e quelle inerenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il ricorso

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. Esso va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui si ricorre.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. In sostanza, occorre attendere che si formi il cosiddetto silenzio-rifiuto, quando previsto dalla legge.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:
- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso.
Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.

Esito del ricorso e applicazione della sentenza

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata
del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi, devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza). Attenzione: il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l’Iva è prevista l’iscrizione a ruolo della metà delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione, deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.Esito del ricorso e applicazione della sentenza

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi, devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

Detto ricorso va indirizzato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.

Il pagamento delle spese processuali

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

Il processo tributario online

Un'importante innovazione destinata a segnare una svolta operativa fondamentale è rappresentata dalla possibilità di essere informati, online, sulle fasi del processo tributario. Attualmente, tramite una banca dati recentemente istituita, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.

L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi di cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico Entratel.

I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione che consentono l'abilitazione al servizio Fisconline (codice fiscale, password e codice Pin). Si può ottenere l'abilitazione direttamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it o rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo tratto dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate

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