L'acquiescenza comporta vantaggi al contribuente permettendo di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative ricevute.

A volte, per il contribuente che riceve un avviso di accertamento può essere più conveniente accettare di pagare la maggiore imposta definita dall'ufficio piuttosto che intraprendere la strada incerta ed onerosa di un lungo contenzioso.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita acquiescenza, è regolamentata dal decreto legislativo n. 218 del 1997 e consiste in una definizione in via amministrativa dell'atto impositivo.

Tale definizione, ancora più conveniente quando l'accertamento emesso dall'ufficio è fondato su dati difficilmente contestabili davanti al giudice tributario, comporta per il contribuente notevoli vantaggi che si sostanziano, principalmente, nell'abbattimento delle sanzioni irrogate.

Definire l'atto per acquiescenza consente, infatti, di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative indicate nell'atto. Detta riduzione.spetta a condizione che:
• si rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
• si rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
• si effettui il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del totale della somma richiesta (tenendo conto delle riduzioni spettanti).

L’acquiescenza non è prevista per ottenere una riduzione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972), e per quelle riguardanti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.
A questo proposito, si ricorda che quando dall’attività di liquidazione della dichiarazione emerge una maggiore imposta, al contribuente viene notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono indicate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e interessi: anche in questo caso si può usufruire di una riduzione delle sanzioni (1/3 o 2/3 a seconda del tipo di controllo effettuato) se entro 30 giorni si effettua il pagamento.

Attenzione

La facoltà di utilizzare l'acquiescenza spetta solo ed esclusivamente al contribuente e gli uffici non hanno alcun potere discrezionale.
L’acquiescenza non è prevista per ottenere una riduzione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972), e per quelle riguardanti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

A questo proposito, si ricorda che quando dall’attività di liquidazione della dichiarazione emerge una maggiore imposta, al contribuente viene notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono indicate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e interessi: anche in questo caso si può usufruire di una riduzione delle sanzioni (1/3 o 2/3 a seconda del tipo di controllo effettuato) se entro 30 giorni si effettua il pagamento.

I vantaggi per i contribuenti

- riduce ad 1/4 le sanzioni irrogate dall'ufficio
- evita i costi e i lunghi tempi del contenzioso
- abbatte fino a metà le sanzioni penali e cancella le sanzioni accessorie

I versamenti da fare

Le somme da versare a seguito di acquiescenza possono essere pagate in unica soluzione oppure in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate se la somma da pagare supera 51.645,69 euro.
Il contribuente che sceglie di pagare a rate è tenuto a prestare idonea garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il periodo di rateazione aumentato di un anno. Sulle rate successive alla prima vanno pagati anche gli interessi al saggio legale.

Come si effettuano i versamenti

I versamenti devono essere effettuati utilizzando:
• il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
• il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti. I codici tributo da utilizzare sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Definizione agevolata delle sanzioni

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il contribuente ha la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi e relativi a ciascun tributo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, effettua il versamento, rinunciando ad impugnare lo stesso.

Articolo tratto dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate

Sottocategoria: Contenziosi- Sanzioni-amministrative-